martedì 25 maggio 2021

FARMACI UMANI PER ANIMALI. ORA E' LEGGE

 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio il Decreto 14 aprile 2021 del ministero della Salute sul via libera all’utilizzo di medicinali per uso umano per la cura di animali che non siano destinati alla produzione alimentare. La disposizione, salutata come una vera e propria svolta dopo la firma del ministro Speranza, è dunque diventata legge.

Il testo contiene una sottolineatura di carattere socio-economico molto importante, ovvero che il veterinario può prescrivere i farmaci umani, a parità di principio attivo, «anche tenendo conto del costo delle cure». La possibilità di fare risparmiare le famiglie è insomma un principio di legge anche se viene precisato che il costo di questi farmaci «è sempre a carico dell’acquirente» e non gode quindi di alcun tipo di esenzione o riduzione. In ogni caso le associazioni animaliste esultano, a partire dalla Lega antivivisezione che da alcuni anni sta portando avanti una campagna per la riduzione degli oneri fiscali a carico delle famiglie che ospitano animali domestici. Ad esprimere perplessità sono invece i veterinari, che attraverso la loro associazione di categoria Anmvi parlano di un «provvedimento solo apparentemente migliorativo» per la presenza di tutta una serie di «paletti» che costringeranno i medici a quello che definiscono uno «slalom prescrittivo» che finisce col «vanificare il principio della miglior convenienza economica per l’acquirente. Il decreto individua proprio i veterinari come i soli soggetti autorizzati («in via esclusiva e sotto la propria responsabilità») a prevedere il trattamento di un animale ammalato con medicinali concepiti per gli esseri umani. La condizione precisata nell’articolo 1 è che il farmaco contenga il medesimo principio attivo del medicinale veterinario corrispondente. Con alcune eccezioni. La più significativa è che non si deve trattare di un farmaco «contenente sostanze antibiotiche di importanza critica per la salute umana». Sostanzialmente, non potranno essere messe a rischio le scorte di medicinali fondamentali per le persone (quelle considerate di «ultima istanza») e neppure si potrà eccedere con gli antibiotici nell’ottica di una prevenzione dei fenomeni di antibioticoresistenza. La legge indica tuttavia alcune eccezioni affidate, ancora una volta, alla responsabilità del veterinario per i casi in cui non esistano alternative. L’importante è che il medicinale non sia inserito nella lista dei farmaci temporaneamente carenti pubblicata sul portale istituzionale dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.