lunedì 14 luglio 2014

IL CANE ABBAIA 2 MINUTI. CONDANNATA A 25.000 EURO DI MULTA

IL CANE ABBAIA 2 MINUTI. CONDANNATA A 25.000 EURO DI MULTA
foto di repertorio


Bergamo (14 Luglio 2014) - Il cane abbaia per 149 secondi tra le 10 e le 21,30 e per due secondi nelle ore notturne ed il giudice la condanna al pagamento di una multa e delle spese legali per un totale di 25.000 euro. Non è una scena di scherzi a parte, ma una sentenza emessa dal tribunale civile di Bergamo a firma del giudice Elena Gelato nello scorso mese di febbraio che condanna una coppia di Seriate a pagare complessivamente 25.000 euro per l'abbaio di due minuti dei propri cani e inoltre la sentenza condanna la coppia a isolare i cani allontanandoli dalla casa dei vicini. La vicenda era iniziata nel 2007 quando i vicini portarono i coniugi di Seriate davanti al giudice di Pace perchè a loro dire il cane abbaiava e disturbava, nel 2008 arriva la sentenza del giudice di Pace, ma i coniugi ricorrono in appello, qui dopo alcune udienze il giudice Gelato chiede che venga eseguita la perizia di un tecnico sull'abbaio del cane dalla quale risulta che lo stesso cane supera il limite di abbaio per poco più di due minuti nelle ore diurne e per pochi secondi nelle ore notturne. Tutto farebbe pensare ad una composizione bonaria ed invece a febbraio arriva la doccia fredda del pagamento complessivo di 25.000 euro per due minuti di abbaio a questa si unisce la beffa infatti nel frattempo il cane era deceduto da tre mesi di fatto facendo cadere le motivazioni stesse della sentenza. “La sentenza purtroppo è definitiva- ci dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA- ma noi abbiamo deciso lo stesso di approfondire la questione dando mandato di studiare la stessa sentenza al nostro avvocato Grazia Scarola di Como per vedere cosa è possibile fare contro questa sentenza semplicemente assurda. Andremo fino in fondo magari appellandoci al presidente della Repubblica o chiedendo la revisione del processo resta comunque l'assurdità di tale precedente e purtroppo i signori si sono rivolti a noi troppo tardi”. La coppia intanto ha già versato 15.000 euro. A spiegare legalmente le incongruenze della sentenza è proprio l'avvocato Grazia Scarola del tribunale degli animali di AIDAA e del foro di Como: “Ho esaminato la sentenza di febbraio 2014 del Tribunale di Bergamo in merito all'abbaio di un cane nel giardino privato dei suoi padroni. La trovo sconcertante con profili diretti di istigazione al maltrattamento dell'animale stesso. Preliminarmente non si può certamente parlare di "intollerabilità delle immissioni prodotte dall'abbaio del cane" se chi si lamenta è un solo vicino di casa mentre tutti gli altri hanno testimoniato il contrario davanti al giudice. E' inoltre ridicolo parlare di "intollerabilità " quando il consulente stesso dichiara che "nell'arco delle ventiquattro ore il cane ha abbaiato quindici volte, di cui una in orario notturno". E rincara ancora la dose l'avvocato Scarola: “Lo stesso consulente ammette che i singoli abbai sono durati "solo alcune decine di secondi (a volte peraltro per quasi un minuto)"...Ma di cosa stiamo parlando???!!! E' aberrante la considerazione contenuta nella sentenza che sia proprio l'abbaio in sé ad essere fonte di fastidio: "si rileva come il tipo di immissioni prodotte dall'abbaiare del cane, per quanto contenuto nella sua durata, sia da ritenere fonte di particolare disturbo. Il consulente tecnico d'ufficio, analizzando la QUALITA' del rumore in oggetto, ha dato atto come si tratti di un rumore caratterizzato da un rumore caratterizzato da un evento sonoro di breve durata ma con ampiezza molto elevata rispetto al livello di fondo". Incommentabile! Ora non si parla più, quindi, di "quantità, di abbaio incessante" ma di QUALITA' del suono, anche se l'abbaio è saltuario e dura pochi secondi!!! Ma la cosa che fa venire maggiormente i brividi è l'istigazione al maltrattamento proposta dal consulente d'ufficio e fatta propria dal giudice del Tribunale: per evitare che il cane abbai al passaggio di persone davanti al proprio cancello deve essere relegato DIETRO la casa, "DISTANTE DALLA STRADA ALMENO 10 METRI, AL FINE DI EVITARE LO STAZIONAMENTO DEL CANE IN PROSSIMITA' DEL CONFINE CON LA STRADA E LA CONSEGUENTE REAZIONE DELL'ANIMALE PER EFFETTO DEL PASSAGGIO DI PERSONE O VEICOLI"