mercoledì 22 febbraio 2017

PIANO LUPO. ECCO IL TESTO PEGGIORATO.

ecco il nuovo punto sette del piano di tutela del lupo dove di fatto si inseriscono nuove possibilità di abbattimento della specie. Non ho parole leggete e diffondente voi stessi.




III.7.  Deroghe al divieto di rimozione di lupi dall’ambiente naturale: presupposti, condizioni, limiti e criteri da applicare.
La normativa nazionale (L. 157/92, art. 2,  DPR 357/97 art. 8) e comunitaria (Direttiva Habitat, art. 12) tutela in maniera rigorosa il lupo vietandone l’uccisione.
La stessa normativa contempla, in casi particolari, il ricorso al regime delle deroghe.
L’art. 19, comma 2, della L. 157/92 prevede che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica
Art. 16, comma 1, della Direttiva Habitat prevede che: a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dall’articolo 12. Ciò è possibile per alcuni casi tra i quali: 
- per prevenire gravi danni, segnatamente all'allevamento (…);
- nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica (…).
L’art. 11, comma 1, del DPR 357/97  prescrive che ‘Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale.

PerTranne che nei casi di particolare necessità legati ad esigenze di ricerca scientifica, sanità e sicurezza pubblica, per valutare una richiesta di deroga è quindi necessario che:
1.       la dimensione della popolazione èsia conosciuta a scala regionale o interregionale;
2.       la popolazione èsiain Stato di Conservazione Soddisfacente, e il prelievo non comporta rischi di influenzare negativamente tale Stato di Conservazione Soddisfacente; oppure, il prelievo non pregiudica il percorso della popolazione verso uno Stato di Conservazione Soddisfacente;
3.       sonosianostati messi in opera gli strumenti di prevenzione più adatti alle condizioni locali (cani da guardia, recinzioni, pastori, ricoveri notturni, ecc.);
4.       non esisteesistaaltra soluzione valida per mitigare gli specifici conflitti sociali ed economici rilevati (e.g. compensazione, indennizzi, ecc.);
5.       sonosianoforniti i dati sui danni a livello comunale e regionale (o provincia autonoma);
6.       sonosianoforniti dati sulla presenza di cani randagi e vaganti e, ove il fenomeno è presente, informazioni sulle misure poste in essere per il suo controllo;
7.       sonosianofornite informazioni sullo stato di attuazione delle azioni di competenza previste dal Piano.
Per valutare il rispetto di tali condizioni alla corretta scala spaziale le richieste di rimozione in deroga ai sensi del DPR 357/97 possono essere avanzate al Ministero dell’ambiente esclusivamente da Regioni e Province Autonome, non prima che siano decorsi i tempi di cui all’azione III.3.2 del presente piano, e dimostrando il rispetto di tutte le condizioni previste.
Le deroghe potranno essere concesse con carattere di eccezionalità, a seguito di valutazione caso per caso, a tal fine ISPRA è chiamata a esprimere un parere tecnico che tenga conto delle prescrizioni normative e dei seguenti criteri non vincolanti: 
a)    trattare le due popolazioni italiane, appenninica e alpina, come entità separate e soggette alle diverse valutazioni sul loro stato di conservazione;
b)    agire con cautela nei casi in cui i branchi interessati siano particolarmente rilevanti per le dinamiche spaziali, demografiche e genetiche del lupo in Italia (es., per il mantenimento della connettività su scala del paesaggio);
c)    escludere la rimozione all’interno di parchi nazionali e procedere con cautela in casi di branchi che gravitano nelle aree di confine deineiparchi nazionali e regionali e altre aree protette importanti per la specie;
d)    agire con cautela nei casi di animali/branchi transfrontalieri (popolazione alpina) specialmente qualora gli Stati confinanti abbiano provveduto o intendano provvedere a rimuovere esemplari appartenenti a branchi transfrontalieri, o comunque in aree prossime al confine;
e)    valutare il ruolo del lupo come fattore di controllo delle sue principali prede selvatiche;
f)     dedicare priorità ai casi di presenza e prevalenza della ibridazione cane-lupo;
g)    valutare la completezza dei dati sui danni a livello comunale e regionale (o provincia autonoma) e valutare che nei Comuni interessati  (in un area non superiore a 500 km2) la frequenza su base annuale di attacchi di lupo al bestiame domestico sia significativamente superiore ai dati regionali relativi a tutti i Comuni in cui si è registrato almeno un danno;
h)    valutare i dati sulla presenza di cani randagi e vaganti e, ove il fenomeno è presente, sulle misure poste in essere per il controllo dei cani randagi e vaganti.