giovedì 25 ottobre 2012

ORDINANZA. A BRINDISI VIETATI I CIRCHI E L'ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

E' UNA VITTORIA TARGATA INTERAMENTE AIDAA QUELLA CHE DA OGGI FA DIVENTARE BRINDISI UNA CITTA' DOVE SONO VIETATI IL CIRCO CON ANIMALI E L'ACCATTONAGGIO CON ANIMALI E LA VENDITA DI ANIMALI CON BANCARELLE. OGGI IL SINDACO MIMMO CONSALES HA FIRMATO L'ORDINANZA DI DIVIETO COSI COME RICHIESTO INSISTENTEMENTE DALLA NOSTRA VICE PRESIDENTE NAZIONALE ANTONELLA BRUNETTI
LA VICE PRESIDENTE NAZIONALE AIDAA ANTONELLA BRUNETTI


IL TESTO DELL'ORDINANZA
da brindisi sera
Vietato l’utilizzo di animali per l’accattonaggio utilizzo nei circhi.

L’utilizzo di animali al fine di raccogliere elemosine o altre utilità, facendo leva sulla sensibilità dei cittadini, nonché l’utilizzo di animali per intrattenimento ed altre forme di spettacolo, è purtroppo un fenomeno in costante aumento. Tra l’altro, si tratta di comportamenti che impattano sulla salute pubblica, con la profilassi delle malattie infettive ed infestive e con le norme anche penali a presidio e tutela degli animali.


Per questi motivi, il sindaco Mimmo Consales ha emesso un’ordinanza con cui, sull’intero territorio comunale, vieta sia l’utilizzo di animali per l’accattonaggio sia il loro utilizzo nei circhi.


“Il rispetto della vita e la tutela del benessere degli animali sono capisaldi del progresso sociale e culturale – afferma il sindaco Consales - tanto che diverse amministrazioni hanno già vietato l’attendamento per circhi e spettacoli che fanno uso di animali, così come l’accattonaggio al fine di raccogliere elemosina. Per questo, ritengo sia necessario dover provvedere a richiamare la pubblica attenzione sulla necessità di rispettare l’ambiente ed in modo particolare gli animali, dettando disposizioni precise sulla loro detenzione e sulla loro tenuta, anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento sugli stessi. Per ciò che riguarda, nello specifico, il discorso relativo ai circhi, mi preme sottolineare che saranno i benvenuti sul nostro territorio, purché, al proprio interno, non utilizzino animali di alcun tipo”.
L’ordinanza, che ha effetto immediato, stabilisce nello specifico quanto segue:


1) E’ fatto divieto di esibire e detenere animali di qualsiasi specie ed età per suscitare l’altrui pietà e trarne profitto nella forma dell’accattonaggio;

2) E’ fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli, giochi, lotterie o altri intrattenimenti pubblici, compresa la mera esposizione alla pubblica vista comunque per trarne lucro, esemplificativamente in occasione di fiere, mercati, manifestazioni circensi che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto e/o vedano animali vivi quali trofei di una vincita;

3) E’ fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi, esemplificativamente percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati, ivi compreso lo stazionamento in luogo pubblico senza considerare la specie o l’età;

4) E’ fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;

5) E’ fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali.

6) Sono vietati i combattimenti fra animali;

7) E’ fatto divieto di tenere gatti legati, ad esclusione dell’impiego del guinzaglio per l’eventuale transito su aree pubbliche;

8) Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie per esigenze sanitarie e per mostre ornitologiche, devono avere dimensioni minime superiori all’apertura alare delle specie detenute;

9) E’ vietata la spellatura di animali vivi;

10) E’ vietata l’esposizione in senso tecnico degli animali d’affezione e non nelle vetrine dei negozi o all’esterno degli stessi;

11) E’ vietato costringere alla convivenza, nella stessa gabbia, animali tra loro incompatibili;

12) E’ vietato tenere in isolamento animali che, per esigenze di specie, devono vivere in gruppo;

E’ vietata la vendita itinerante e fissa (per mezzo di bancarelle espositive) di pulcini, galline, tartarughe, uccelli, criceti, conigli, cani e gatti nonché l’esposizione al pubblico all’aperto e al rumore (salvo per le Associazioni protezionistiche Onlus in occasione di campagne che ne promuovano le adozioni);

13) E’ vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperatura e ricambio idrico non conformi alle esigenze fisiologiche della specie, fatti salvi i contenitori temporanei per il trasferimento ad altro acquario. Il volume di ciascun acquario non dovrà mai essere inferiore a dieci litri d’acqua;

14) E’ vietato trasportare animali d’affezione e non in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l’adeguato apporto idrico;

La violazione alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità penali, è punita con la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 1.000,00 con contestuale sequestro amministrativo ex art. 13 e 20 Legge 24.11.1981 n. 689 degli animali impiegati e ricovero degli stessi presso strutture autorizzate e/o convenzionate dal Comune.

Inoltre, è consentito il contestuale sequestro amministrativo ai sensi dell’art.13 e 20 della legge 24.11.1981 n. 689 degli eventuali oggetti, diversi dagli animali di cui sopra, che siano serviti per commettere la violazione e dei proventi frutto dell’attività di accattonaggio vietato dalla presente ordinanza.

Si ricorda, inoltre, che è obbligatorio per tutti i possessori di cani l’iscrizione all’anagrafe canina presso il Servizio Veterinario della ASL, nonché la esibizione dell’attestazione di avvenuta iscrizione in occasione dei controlli della Polizia Municipale, delle Forze dell’Ordine e delle Guardie Zoofile autorizzate ai sensi de legge. Il mancato rispetto di tale ultimo obbligo è sanzionato amministrativamente, salva la possibilità di esibizione della documentazione all’Organo di polizia entro le ventiquattro ore successive;

E’, inoltre, fatto obbligo a tutti i possessori di cani di detenere ed utilizzare, durante il transito su aree pubbliche, i contenitori per la per la raccolta delle deiezioni, in numero sufficiente per tutto il tempo di permanenza all’esterno;

Infine, i cani di proprietà privata circolanti su aree pubbliche devono essere accompagnati, al guinzaglio, da persone aventi capacità psicofisiche atte a garantire la propria ed altrui incolumità.

La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione della presente ordinanza.