lunedì 24 marzo 2014

VIVISEZIONE. ECCO IL TESTO DEL DECRETO DEL GOVERNO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Questo è il testo ufficiale del decreto sul recepimento della normativa europea sulla sperimentazione scientifica (vivisezione), leggetelo e leggetelo fino in fondo, da qui capirete quanto sia pesante la nostra sconfitta e quanto poco hanno inciso le cosi dette grandi associazioni animaliste che hanno voluto la trattativa.
Lo ribadiamo questa legge andava dichiarata irricevibile. 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il  recepimento  delle  direttive  e  l'attuazione  di   altri   atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  ed  in
particolare gli articoli 1 e 13, nonche' l'allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  in  materia  di  Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista  la  direttiva  2010/63/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  22  settembre  2010  sulla  protezione  degli  animali
utilizzati a fini scientifici; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  116,  concernente
attuazione della direttiva n. 86/609/CEE  in  materia  di  protezione
degli  animali  utilizzati  a  fini  sperimentali  o  ad  altri  fini
scientifici e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 750/2013  della  Commissione,  del  29
luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
relativo  alla  protezione  di  specie  della  flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Vista la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla  legge
1° maggio 1941, n. 625, recante modificazione delle disposizioni  che
disciplinano la materia della  vivisezione  sugli  animali  a  sangue
caldo (mammiferi ed uccelli); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, e successive modificazioni, recante  regolamento  di  polizia
veterinaria; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive  modificazioni,
concernente legge  quadro  in  materia  di  animali  di  affezione  e
prevenzione del randagismo; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  del  19  luglio  1993
recante  modificazioni  al  decreto  ministeriale  14  febbraio  1991
concernente determinazione delle tariffe e dei diritti  spettanti  al
Ministero  della  sanita',  all'Istituto  superiore  di   sanita'   e
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati; 
  Vista la  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Vista la legge  4  novembre  2010,  n.  201,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli  animali
da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,  nonche'  norme
di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  dello  sviluppo  economico,  delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce misure relative  alla  protezione
degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, a tal fine,
sono disciplinati i seguenti aspetti: 
  a)  la  sostituzione,  la  riduzione  dell'uso  di  animali   nelle
procedure e il perfezionamento  delle  tecniche  di  allevamento,  di
alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure; 
  b)  la  provenienza,  l'allevamento,  l'identificazione,  la  cura,
l'alloggiamento e la soppressione degli animali; 
  c)  le  attivita'  degli  allevatori,   dei   fornitori   e   degli
utilizzatori; 
  d) la valutazione e l'autorizzazione  dei  progetti  che  prevedono
l'uso degli animali nelle procedure. 
  2. E' consentito l'utilizzo degli animali  ai  fini  scientifici  o
educativi soltanto quando, per ottenere il risultato  ricercato,  non
sia  possibile  utilizzare  altro   metodo   o   una   strategia   di
sperimentazione   scientificamente    valida,    ragionevolmente    e
praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi. 
  3. Il presente decreto si applica ai seguenti animali: 
    a) animali vertebrati vivi non umani, comprese: 
      1) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente; 
      2) forme fetali di mammiferi a partire  dall'ultimo  terzo  del
loro normale sviluppo; 
    b) cefalopodi vivi. 
  4. Il presente decreto si applica agli animali: 
    a) utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure,  o
appositamente allevati affinche' i  loro  organi  o  tessuti  possano
essere usati ai fini scientifici, anche se si trovano in una fase  di
sviluppo precedente a quella di cui al comma  3,  lettera  a),  e  se
l'animale viene fatto vivere oltre  detta  fase  di  sviluppo  ed  e'
probabile che, a seguito delle procedure  effettuate,  provi  dolore,
sofferenza, distress o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase
e sino a quando sono soppressi ovvero reinseriti o reintrodotti in un
habitat  o  in  un  sistema  di  allevamento   adeguati   alle   loro
caratteristiche fisiologiche ed etologiche. 
  5. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del  distress,  dei
danni temporanei o prolungati per mezzo della  corretta  applicazione
di un anestetico, di un analgesico o di  altri  metodi,  non  esclude
l'uso degli animali nelle procedure dall'ambito del presente decreto. 
  6. Il presente decreto si applica fatta salva la normativa  di  cui
al regolamento  (CE)  n.  1223/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. 

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