a cura dell'avvocato PAOLA DUVAL (ROMA) - responsabile di Roma del Tribunale degli animali di AIDAA e legale del settore equini dell'associazione.
l'avvocato PAOLA DUVAL |
Nelle
condizioni di separazione personale dei coniugi assume sempre più
autonomo rilievo la sorte a cui andrà incontro l'animale domestico.
Si
stima che oltre la metà delle famiglie italiane possieda un animale
da compagnia ed è riconosciuta la facoltà ad i coniugi di regolarne
la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità
che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello
stesso
In
tal senso una recente pronuncia del Tribunale di Milano che, nel
disporre l'affidamento del gatto al coniuge affidatario della prole,
ha sul punto ha così statuito: gli animali domestici acquistano un
ruolo nella separazione tra coniugi, grazie ai legami affettivi che
li possono unire maggiormente a uno dei componenti della famiglia.
Conseguenza
di cio' è che l'animale non verrà più affidato in quanto cosa al
legittimo intestatario dei suoi documenti, ma al coniuge che
dimostrerà di aver intessuto con lo stesso il rapporto più forte, e
che logicamente potrà occuparsene.
Presupposto
concettuale è che l'animale non è più considerato un bene mobile
registrato, collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”,
ma viene riconosciuto come “essere senziente”, secondo la
definizione data dal Trattato di Lisbona, e come tale gode di una
tutela sempre più ampia nel nostro Ordinamento.
Il
Giudice della separazione, pertanto, può ben disporre, in sede di
provvedimenti interinali, che l'animale d'affezione, già convivente
con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l'obbligo di
averne cura, e statuire a favore dell'altro coniuge il diritto di
prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno.
In
conclusione, pertanto, mutuando istituti giuridici sorti per la
tutela della prole, quali l'affido congiunto o l'affido esclusivo,
gli animali potranno restare con il padrone a cui sono più legati,
al 'capobranco' nel pieno rispetto delle loro inclinazioni affettive
ed indole naturale.
Analogamente,
nelle coppie di fatto, nel caso in cui il detentore dell'animale non
ne fosse anche il proprietario, al fine di mantenerne la custodia e
provvedere poi al trasferimento della proprietà, sarà tenuto a
dimostrare il legame affettivo instaurato con l'animale per evitare
di doverlo restituire.
Il
giudice, eventualmente adito per dirimere la controversia potrà
disporre sull'affidamento, il mantenimento e il diritto di visita.