giovedì 13 giugno 2013

ANIMALI E DIVORZI. IL PUNTO DI VISTA DEL LEGALE

a cura dell'avvocato PAOLA DUVAL (ROMA) - responsabile di Roma del Tribunale degli animali di AIDAA e legale del settore equini dell'associazione. 
l'avvocato PAOLA DUVAL

Nelle condizioni di separazione personale dei coniugi assume sempre più autonomo rilievo la sorte a cui andrà incontro l'animale domestico.
Si stima che oltre la metà delle famiglie italiane possieda un animale da compagnia ed è riconosciuta la facoltà ad i coniugi di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso
In tal senso una recente pronuncia del Tribunale di Milano che, nel disporre l'affidamento del gatto al coniuge affidatario della prole, ha sul punto ha così statuito: gli animali domestici acquistano un ruolo nella separazione tra coniugi, grazie ai legami affettivi che li possono unire maggiormente a uno dei componenti della famiglia.
Conseguenza di cio' è che l'animale non verrà più affidato in quanto cosa al legittimo intestatario dei suoi documenti, ma al coniuge che dimostrerà di aver intessuto con lo stesso il rapporto più forte, e che logicamente potrà occuparsene.
Presupposto concettuale è che l'animale non è più considerato un bene mobile registrato, collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, ma viene riconosciuto come “essere senziente”, secondo la definizione data dal Trattato di Lisbona, e come tale gode di una tutela sempre più ampia nel nostro Ordinamento.
Il Giudice della separazione, pertanto, può ben disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l'animale d'affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l'obbligo di averne cura, e statuire a favore dell'altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno.
In conclusione, pertanto, mutuando istituti giuridici sorti per la tutela della prole, quali l'affido congiunto o l'affido esclusivo, gli animali potranno restare con il padrone a cui sono più legati, al 'capobranco' nel pieno rispetto delle loro inclinazioni affettive ed indole naturale.
Analogamente, nelle coppie di fatto, nel caso in cui il detentore dell'animale non ne fosse anche il proprietario, al fine di mantenerne la custodia e provvedere poi al trasferimento della proprietà, sarà tenuto a dimostrare il legame affettivo instaurato con l'animale per evitare di doverlo restituire.
Il giudice, eventualmente adito per dirimere la controversia potrà disporre sull'affidamento, il mantenimento e il diritto di visita.