IL
CANE ABBAIA 2 MINUTI. CONDANNATA A 25.000 EURO DI MULTA
foto di repertorio |
Bergamo
(14 Luglio 2014) - Il cane abbaia per 149 secondi tra le 10 e le
21,30 e per due secondi nelle ore notturne ed il giudice la condanna
al pagamento di una multa e delle spese legali per un totale di
25.000 euro. Non è una scena di scherzi a parte, ma una sentenza
emessa dal tribunale civile di Bergamo a firma del giudice Elena
Gelato nello scorso mese di febbraio che condanna una coppia di
Seriate a pagare complessivamente 25.000 euro per l'abbaio di due
minuti dei propri cani e inoltre la sentenza condanna la coppia a
isolare i cani allontanandoli dalla casa dei vicini. La vicenda era
iniziata nel 2007 quando i vicini portarono i coniugi di Seriate
davanti al giudice di Pace perchè a loro dire il cane abbaiava e
disturbava, nel 2008 arriva la sentenza del giudice di Pace, ma i
coniugi ricorrono in appello, qui dopo alcune udienze il giudice
Gelato chiede che venga eseguita la perizia di un tecnico sull'abbaio
del cane dalla quale risulta che lo stesso cane supera il limite di
abbaio per poco più di due minuti nelle ore diurne e per pochi
secondi nelle ore notturne. Tutto farebbe pensare ad una composizione
bonaria ed invece a febbraio arriva la doccia fredda del pagamento
complessivo di 25.000 euro per due minuti di abbaio a questa si
unisce la beffa infatti nel frattempo il cane era deceduto da tre
mesi di fatto facendo cadere le motivazioni stesse della sentenza.
“La sentenza purtroppo è definitiva- ci dice Lorenzo Croce
presidente di AIDAA- ma noi abbiamo deciso lo stesso di approfondire
la questione dando mandato di studiare la stessa sentenza al nostro
avvocato Grazia Scarola di Como per vedere cosa è possibile fare
contro questa sentenza semplicemente assurda. Andremo fino in fondo
magari appellandoci al presidente della Repubblica o chiedendo la
revisione del processo resta comunque l'assurdità di tale precedente
e purtroppo i signori si sono rivolti a noi troppo tardi”. La
coppia intanto ha già versato 15.000 euro. A spiegare legalmente le
incongruenze della sentenza è proprio l'avvocato Grazia Scarola del
tribunale degli animali di AIDAA e del foro di Como: “Ho
esaminato la sentenza di febbraio 2014 del Tribunale di Bergamo in
merito all'abbaio di un cane nel giardino privato dei suoi padroni.
La trovo sconcertante con profili diretti di istigazione al
maltrattamento dell'animale stesso. Preliminarmente non si può
certamente parlare di "intollerabilità delle immissioni
prodotte dall'abbaio del cane" se chi si lamenta è un solo
vicino di casa mentre tutti gli altri hanno testimoniato il contrario
davanti al giudice. E' inoltre ridicolo parlare di "intollerabilità
" quando il consulente stesso dichiara che "nell'arco delle
ventiquattro ore il cane ha abbaiato quindici volte, di cui una in
orario notturno". E rincara ancora la dose l'avvocato Scarola:
“Lo stesso consulente ammette che i singoli abbai sono durati "solo
alcune decine di secondi (a volte peraltro per quasi un minuto)"...Ma
di cosa stiamo parlando???!!! E' aberrante la considerazione
contenuta nella sentenza che sia proprio l'abbaio in sé ad essere
fonte di fastidio: "si rileva come il tipo di immissioni
prodotte dall'abbaiare del cane, per quanto contenuto nella sua
durata, sia da ritenere fonte di particolare disturbo. Il consulente
tecnico d'ufficio, analizzando la QUALITA' del rumore in oggetto, ha
dato atto come si tratti di un rumore caratterizzato da un rumore
caratterizzato da un evento sonoro di breve durata ma con ampiezza
molto elevata rispetto al livello di fondo". Incommentabile! Ora
non si parla più, quindi, di "quantità, di abbaio incessante"
ma di QUALITA' del suono, anche se l'abbaio è saltuario e dura pochi
secondi!!! Ma la cosa che fa venire maggiormente i brividi è
l'istigazione al maltrattamento proposta dal consulente d'ufficio e
fatta propria dal giudice del Tribunale: per evitare che il cane
abbai al passaggio di persone davanti al proprio cancello deve essere
relegato DIETRO la casa, "DISTANTE DALLA STRADA ALMENO 10 METRI,
AL FINE DI EVITARE LO STAZIONAMENTO DEL CANE IN PROSSIMITA' DEL
CONFINE CON LA STRADA E LA CONSEGUENTE REAZIONE DELL'ANIMALE PER
EFFETTO DEL PASSAGGIO DI PERSONE O VEICOLI"