Roma
(17 GIUGNO 2016) – Sono oltre 5000 le ordinanze emesse dai singoli
comuni, dalle capitanerie di porto, dalle provincie e dalle regioni,
alle quali si uniscono le leggi regionali e i regolamenti dei singoli
stabilimenti balneari che portano a circa 20.000 le diverse normative
locali relative all'accesso dei cani in spiaggia alla vigilia di questa estate
2015. Ordinanze spesso in contrasto tra loro che mettono in evidenza
una vera e propria babele di divieti, molti dei quali in contrasto
con le stesse leggi regionali di riferimento. Inolte Stanno arrivando
diverse segnalazioni da persone che vengono allontanate da bagnini o
altri personaggi che non hanno alcuna autorità dalle spiagge
pubbliche o addirittura dalla battigia persone allontanate in quanto stanno passeggiando
con il cane o vi sostano per alcuni minuti. Ecco di seguito alcune
chiare regole per evitare di farsi cacciare e sopratutto per
difendersi.
1-
Nessuno ha il diritto di cacciarvi da una spiaggia pubblica, o dalla
battigia se siete con il vostro cane in assenza di divieti
chiaramente esposto e pubblicizzati regolarmente e men che meno
bagnini o altri bagnanti possono rivolgersi a voi con epiteti o
invitandovi ad andarvene gli stessi DEVONO ESSERE DENUNCIATI PER IL
REATO DI MOLESTIE
2
- Solo le forze dell'ordine ed in particolare la Capitaneria di Porto
e i Vigili Urbani possono rivolgersi a voi invitandovi ad
allontanarvi non prima di avervi informato della presenza della
relativa ordinanza di diveto di cui avete diritto non solo di
conoscerne il numero e la scadenza, ma anche di vederne e leggere il
contenuto, in quanto molte ordinanze hanno dei divieti solo parziali
o alcune limitazioni orarie o di giorni della settimana e voi dovrete
allontanarvi solo nei casi previsti dalle ordinanze siano esse
comunali o delle capitanerie di porto.
3
- Nessuno mai in nessun caso può allontanarvi dalla battigia,
l'importante è che voi abbiate sempre con voi il sacchettino e la
palettina (o il guanto) per la raccolta degli escrementi di fido ed
una bottiglietta di acqua da versare sulla pipi di fido.
4
- qualora il vigile o l'esponente della forza pubblica si rifiutasse
di farvi leggere l'ordinanza o l'articolo di regolamento o legge
regionale che vi impone di allontanarvi dalle spiagge con il vostro
cane chiedere immediatamente il numero di matricola e inviare
protesta scritta all'ente di riferimento (comune, capitaneria di
porto o comando di carabinieri o altre forze dell'ordine) spiegando
quando accaduto ed inviarne copia alla procura della repubblica
competente per territorio indicando il numero di matricola di chi si
è rifiutato di mostrarvi le ordinanze: lo stesso è passibile del
reato di omissione di atti di ufficio.
5
- in caso di multa scrivere sempre sul verbale le motivazioni che vi
hanno indotto a rimanere in spiaggia (mancanza di cartelli di divieto
o di indicazione del numero di ordinanza e data di divieto dietro i
cartelli, interventi poco corretti di chi è preposto al controllo
della spiaggia o altro. In questi casi la multa può essere impugnata
davanti ad un giudice di pace e basta una sola infrazione della sua
stesura a renderla nulla.
6
- Segnalare alle comando di competenza eventuali disparità di
trattamento riservati anche negli stabilimenti privati tra bagnanti
con il cane (anche in caso di divieto) ed altre situazioni di divieto
conosciute (bagnanti che violano le regole di tuffo in mare o altro).
7-
Per quanto attiene ai doveri questi sono gli stessi del buon
comportamento del padrone del cane in città, ovvero cane al guizaglio,
raccolta obbligatoria delle deiezioni oltre ad evitare i liberare il
cane in presenza di bambini o di altri soggetti a rischio o di altri
cani.