riceviamo da un gruppo di cittadini di terme vigliatore in provincia di messina che pubblichiamo volentieri
Il
nostro dissenso in merito all’Ordinanza Comunale
nr.05
del 30.03.2015 Oggetto: Regolamento accesso ai cani aree verdi
comunali …che
“ordina”
“•è
disposta l'interdizione assoluta dell'accesso ai cani al Parco dei
Benedettini, ad eccezione di quelli che accompagnano gli ipovedenti;
•in
tutti i parchi, piazze ed aree verdi ed altri luoghi pubblici con
presenza di verde dislocati sul territorio, è consentito l'accesso
ai frequentatori accompagnati da cani, a condizione che i proprietari
o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia conducano
gli stessi al guinzaglio, di lunghezza non superiore ai 2 metri, e
siano munite di apposita attrezzatura per la pulizia degli eventuali
escrementi. In caso di indole aggressiva dell'animale o di precedenti
casi di dimostrata aggressività dell'animale lo stesso dovrà
portare una museruola.
-Tuttavia,
nelle
aree giochi e sui tappeti erbosi è vietato comunque introdurre cani,
ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti”-
•La
giustificazione riportata nell’ordinanza che recita quanto
segue:
"Appurato che in effetti il Parco dei Benedettini è
costituito interamente di tappeti erbosi ed il sentiero centrale è
in pietrisco ed erba, per cui, per ragioni di igiene, si rende
necessario interdire al detto Parco in senso assoluto l'accesso ai
cani (ad eccezione di quelli che accompagnano gli ipovedenti)" A
questo punto una domanda sorge spontanea, un parco da che cosa
dovrebbe costituito se non da un prato o tappeto erboso? Le “ragioni
d’igiene” in cosa consistono? Dato che noi disciplinati
proprietari di cani, raccogliamo le deiezioni su qualsiasi tipo di
suolo si trovi il nostro amico fedele, come quanto
regolamentato dal’art.4 “Sanzioni” della Legge Regionale n.15
del 3 luglio 2000 e dall’Ordinanza
Comunale n.22 del 29.08.2014.
•L’utilizzo
di cartelli non regolamentari, discriminatori e di dubbia
interpretazione, per i seguenti motivi:
-in
nessuno dei cartelli presenti è riportato il numero dell’ordinanza;
-sparsi
per il territorio e posti nelle aiuole, non vietano l’accesso agli
adulti e bambini, per cui, questi ultimi in particolare sono liberi
di accedere e giocare calpestando i tappeti erbosi col rischio di
provocare danni alle piante di fiori ivi presenti, inoltre
irrispettosi e discriminatori verso il cane come essere vivente,
poiché raffigurano un segnale di divieto con al centro un cane e la
scritta “Nostri amici cani non possono entrare qui”, anziché un
normalissimo cartello come quello utilizzato in tutti gli altri
comuni del territorio nazionale, riportante la scritta “Vietato
calpestare le aiuole”, ove è chiaro l’estensione del divieto a
tutti, sia umani che animali;
-i
cartelli di divieto posti agli ingressi delle aree verdi comunali non
indicano alcuna area verde comunale più vicina ove è ammesso
l’accesso dei cani al guinzaglio, come previsto dalla normativa
vigente, in quanto inesistente nel territorio del nostro Comune, come
d’altronde è inesistente alcuna “area sgambatoio” comunale per
cani, né nel territorio del nostro Comune e né tantomeno dei comuni
vicini.
Riporto qui di seguito quanto regolamentato dalla legge
regionale siciliana:
"I comuni, ai sensi della legge 14
agosto 1991, n.281, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, delle
Ordinanze Ministeriali vigenti e delle Circolari regionali sono
tenuti ai seguenti adempimenti:
Individuare
e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria degli
animali d’affezione, provvedendo a periodici interventi di bonifica
e di disinfestazione previa consulenza del Servizio Veterinario della
Azienda Sanitaria Provinciale”
In
merito all’ordinanza in oggetto teniamo a sottolineare quanto
segue:
•L’amministrazione
comunale aveva già posto in essere una regolamentazione atta a
salvaguardare l’interesse pubblico in questione: ossia l’igiene
pubblica, mediante l’Ordinanza n.22 del 29.08.2014 avente come
oggetto “Misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luoghi di
pubblico transito”. Essa aveva infatti posto l’obbligatorietà
della raccolta degli escrementi e, di più, che gli accompagnatori
dell’animale fossero in possesso di strumenti idonei alla raccolta,
da ciò la violazione del principio di proporzionalità laddove
l’amministrazione ha comunque vietato l’ingresso nelle aree
pubbliche agli animali, in quanto l’interesse pubblico era già
stato soddisfatto, senza che vi fosse necessità di aggravare
ulteriormente la posizione dei titolari di diritti sugli animali
attraverso l’imposizione di vincoli alla limitazione alla libertà
di circolazione.
•Si ritiene di dubbia interpretazione ed in
contrasto tra di loro, la dicitura “in tutti i parchi, piazze ed
aree verdi ed altri luoghi pubblici con presenza di verde dislocati
sul territorio, è consentito l'accesso ai frequentatori accompagnati
da cani” ed assolutamente in contrasto con quanto successivamente
riportato “Tuttavia, nelle aree giochi e sui tappeti erbosi è
vietato comunque introdurre cani”, poiché è ben risaputo che
“aree
verdi”
e “luoghi
pubblici con presenza di verde”
non differenziano assolutamente da “tappeti
erbosi”
che in definitiva non sono altro che la medesima cosa.
•Il
Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 1954 che,
all’art. 83, prescrive: “ c) l'obbligo di idonea museruola per i
cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in
altro luogo aperto al pubblico; d) l'obbligo della museruola e del
guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici
mezzi di trasporto”
• Il
DPR sopra citato vieta espressamente l'accesso ai cani solo nei
teatri/cinema, negli ospedali/luoghi di cura (a meno che non si
applichi la pet therapy), nei luoghi di culto.
• un
divieto di accesso ai cani alle aree verdi appare quindi del tutto
privo di fondamento normativo.
• A
tale proposito, in un caso del tutto analogo, in cui il sindaco di
Treviso ha tentato di vietare l’accesso ai cani ad alcune zone
della città, il TAR del Veneto si è espresso annullando tale
ordinanza; nel dichiarare la suddetta ordinanza illegittima,ha
infatti rilevato che “Il
provvedimento, con il quale è stato fatto divieto ai proprietari ed
ai detentori di cani, anche in temporanea consegna ed a qualsiasi
titolo (…) di condurre lo stesso in particolari località":
vìola i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e
reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i
normali mezzi predisposti dall’ordinamento (maggiore prevenzione,
inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e
semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla
libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette
talune zone della città..”
Altra
deliberazione…Il TAR regionale di Torino con sentenza n° 593 del
18.05.2012, sez.II, ha infatti accolto il
ricorso delle associazioni animaliste contro
il Comune di Crodo (VB), nella disputa nata attorno all’ordinanza
che vietava l'accesso ai cani anche se al guinzaglio in tutte le aree
verdi pubbliche, poiché, come riportato nella stessa, “la
presenza dei cani nelle aree verdi viene considerata un rischio di
natura igienica per la salute dei cittadini, oltre che un problema
per il decoro della cittadina a causa delle deiezioni degli animali,
non raccolte dai proprietari.”
I giudici amministrativi torinesi, dopo aver stabilito l'infondatezza
dell'eccezione sollevata dal Comune di Crodo, accoglievano il ricorso
pronunciando quanto segue: “Non
essendovi dati o accertamenti medico-veterinari a supportare la
decisione del comune di vietare l'accesso dei cani alle aree verdi,
tale ordinanza appare viziata da eccesso di potere per carenza di
adeguata istruttoria. Dall'esame degli atti di causa non è dato
rinvenire, infatti, idonea istruttoria volta a sostenere la decisione
di adottare un'ordinanza quale quella impugnata.L'esercizio del
potere sindacale non può prescindere dalla sussistenza di una
situazione di effettivo e concreto pericolo per la salute pubblica,
la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di
amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di
approfondita istruttoria.L'unico obbligo imposto dalla legge nella
conduzione dei cani è quello di condurli al guinzaglio con l'obbligo
di idonea museruola, quando si trovano nelle vie o in altri luoghi
pubblici ( art. 83 D.P.R. n. 320 del 1954).Pertanto se il rischio per
la salute pubblica, come sembra emergere dalla premessa
dell'ordinanza, è relativo alla mancata raccolta delle deiezioni dei
cani da parte dei proprietari, il Sindaco, anzichè vietare
l'ingresso dei cani nelle aree verdi, avrebbe potuto potenziare il
controllo da parte della polizia municipale, sanzionando i
trasgressori dell'obbligo predetto.Il ricorso va, pertanto accolto e
va annullata l'ordinanza n. 4 del 21.04.2011, limitatamente alla
statuizione di cui al punto 4 che "vieta l'accesso ai cani anche
se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche".
E’
opportuno evidenziare che in più casi i Giudici amministrativi del
TAR hanno espresso quanto segue:
(…)«Il
potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti [...] -
permette anche l'imposizione di obblighi di fare o di non fare a
carico dei destinatari. Tuttavia il potere extra ordinem ivi previsto
presuppone, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da
esternare con congrua motivazione, e, dall'altro, una situazione
eccezionale e imprevedibile, cui non sia possibile far fronte con i
mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento.
L'ordinanza
contingibile ed urgente non può, pertanto, essere utilizzata per
soddisfare esigenze che siano invece prevedibili ed ordinarie
Sotto
altri profili, si verrebbe a delineare una disparità di trattamento
tra cittadini proprietari di cani e non proprietari di cani, anche
secondo l’art. 3 della Costituzione.
Infine,
ma non da ultimo, si intende sollecitare l’attenzione sulla
circostanza che il divieto non debba riguardare l’accesso dei cani
in sé, ma semmai l’accesso ai proprietari di cani che accompagnano
i loro animali senza paletta e sacchetto. Altrimenti, sarebbe come
vietare la circolazione di tutte le autovetture perché tanto TUTTE
possono facilmente superare tutti i limiti di velocità giustamente
imposti per la sicurezza della circolazione.