mercoledì 8 luglio 2015

TERME VIGLIATORE SI RIBELLA ALL'ORDINANZA ANTI CANI

riceviamo da un gruppo di cittadini di terme vigliatore in provincia di messina che pubblichiamo volentieri

Il nostro dissenso in merito all’Ordinanza Comunale
nr.05 del 30.03.2015 Oggetto: Regolamento accesso ai cani aree verdi comunali …che “ordina”
“•è disposta l'interdizione assoluta dell'accesso ai cani al Parco dei Benedettini, ad eccezione di quelli che accompagnano gli ipovedenti;
in tutti i parchi, piazze ed aree verdi ed altri luoghi pubblici con presenza di verde dislocati sul territorio, è consentito l'accesso ai frequentatori accompagnati da cani, a condizione che i proprietari o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia conducano gli stessi al guinzaglio, di lunghezza non superiore ai 2 metri, e siano munite di apposita attrezzatura per la pulizia degli eventuali escrementi. In caso di indole aggressiva dell'animale o di precedenti casi di dimostrata aggressività dell'animale lo stesso dovrà portare una museruola.
-Tuttavia, nelle aree giochi e sui tappeti erbosi è vietato comunque introdurre cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti”-

•La giustificazione riportata nell’ordinanza che recita quanto segue:
"Appurato che in effetti il Parco dei Benedettini è costituito interamente di tappeti erbosi ed il sentiero centrale è in pietrisco ed erba, per cui, per ragioni di igiene, si rende necessario interdire al detto Parco in senso assoluto l'accesso ai cani (ad eccezione di quelli che accompagnano gli ipovedenti)" A questo punto una domanda sorge spontanea, un parco da che cosa dovrebbe costituito se non da un prato o tappeto erboso? Le “ragioni d’igiene” in cosa consistono? Dato che noi disciplinati proprietari di cani, raccogliamo le deiezioni su qualsiasi tipo di suolo si trovi il nostro amico fedele, come quanto regolamentato dal’art.4 “Sanzioni” della Legge Regionale n.15 del 3 luglio 2000 e dall’Ordinanza Comunale n.22 del 29.08.2014.

L’utilizzo di cartelli non regolamentari, discriminatori e di dubbia interpretazione, per i seguenti motivi:
-in nessuno dei cartelli presenti è riportato il numero dell’ordinanza;
-sparsi per il territorio e posti nelle aiuole, non vietano l’accesso agli adulti e bambini, per cui, questi ultimi in particolare sono liberi di accedere e giocare calpestando i tappeti erbosi col rischio di provocare danni alle piante di fiori ivi presenti, inoltre irrispettosi e discriminatori verso il cane come essere vivente, poiché raffigurano un segnale di divieto con al centro un cane e la scritta “Nostri amici cani non possono entrare qui”, anziché un normalissimo cartello come quello utilizzato in tutti gli altri comuni del territorio nazionale, riportante la scritta “Vietato calpestare le aiuole”, ove è chiaro l’estensione del divieto a tutti, sia umani che animali;



-i cartelli di divieto posti agli ingressi delle aree verdi comunali non indicano alcuna area verde comunale più vicina ove è ammesso l’accesso dei cani al guinzaglio, come previsto dalla normativa vigente, in quanto inesistente nel territorio del nostro Comune, come d’altronde è inesistente alcuna “area sgambatoio” comunale per cani, né nel territorio del nostro Comune e né tantomeno dei comuni vicini.

Riporto qui di seguito quanto regolamentato dalla legge regionale siciliana:
"I comuni, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, delle Ordinanze Ministeriali vigenti e delle Circolari regionali sono tenuti ai seguenti adempimenti:

Individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria degli animali d’affezione, provvedendo a periodici interventi di bonifica e di disinfestazione previa consulenza del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale”
In merito all’ordinanza in oggetto teniamo a sottolineare quanto segue: 
L’amministrazione comunale aveva già posto in essere una regolamentazione atta a salvaguardare l’interesse pubblico in questione: ossia l’igiene pubblica, mediante l’Ordinanza n.22 del 29.08.2014 avente come oggetto “Misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luoghi di pubblico transito”. Essa aveva infatti posto l’obbligatorietà della raccolta degli escrementi e, di più, che gli accompagnatori dell’animale fossero in possesso di strumenti idonei alla raccolta, da ciò la violazione del principio di proporzionalità laddove l’amministrazione ha comunque vietato l’ingresso nelle aree pubbliche agli animali, in quanto l’interesse pubblico era già stato soddisfatto, senza che vi fosse necessità di aggravare ulteriormente la posizione dei titolari di diritti sugli animali attraverso l’imposizione di vincoli alla limitazione alla libertà di circolazione.

•Si ritiene di dubbia interpretazione ed in contrasto tra di loro, la dicitura “in tutti i parchi, piazze ed aree verdi ed altri luoghi pubblici con presenza di verde dislocati sul territorio, è consentito l'accesso ai frequentatori accompagnati da cani” ed assolutamente in contrasto con quanto successivamente riportato “Tuttavia, nelle aree giochi e sui tappeti erbosi è vietato comunque introdurre cani”, poiché è ben risaputo che “aree verdi” e “luoghi pubblici con presenza di verde” non differenziano assolutamente da “tappeti erbosi” che in definitiva non sono altro che la medesima cosa.

Il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 1954 che, all’art. 83, prescrive: “ c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto” 
Il DPR sopra citato vieta espressamente l'accesso ai cani solo nei teatri/cinema, negli ospedali/luoghi di cura (a meno che non si applichi la pet therapy), nei luoghi di culto. 
un divieto di accesso ai cani alle aree verdi appare quindi del tutto privo di fondamento normativo. 
A tale proposito, in un caso del tutto analogo, in cui il sindaco di Treviso ha tentato di vietare l’accesso ai cani ad alcune zone della città, il TAR del Veneto si è espresso annullando tale ordinanza; nel dichiarare la suddetta ordinanza illegittima,ha infatti rilevato che “Il provvedimento, con il quale è stato fatto divieto ai proprietari ed ai detentori di cani, anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo (…) di condurre lo stesso in particolari località": vìola i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall’ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città..” 
Altra deliberazione…Il TAR regionale di Torino con sentenza n° 593 del 18.05.2012, sez.II, ha infatti accolto il ricorso delle associazioni animaliste contro il Comune di Crodo (VB), nella disputa nata attorno all’ordinanza che vietava l'accesso ai cani anche se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche, poiché, come riportato nella stessa, “la presenza dei cani nelle aree verdi viene considerata un rischio di natura igienica per la salute dei cittadini, oltre che un problema per il decoro della cittadina a causa delle deiezioni degli animali, non raccolte dai proprietari.” I giudici amministrativi torinesi, dopo aver stabilito l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal Comune di Crodo, accoglievano il ricorso pronunciando quanto segue: “Non essendovi dati o accertamenti medico-veterinari a supportare la decisione del comune di vietare l'accesso dei cani alle aree verdi, tale ordinanza appare viziata da eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria. Dall'esame degli atti di causa non è dato rinvenire, infatti, idonea istruttoria volta a sostenere la decisione di adottare un'ordinanza quale quella impugnata.L'esercizio del potere sindacale non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per la salute pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.L'unico obbligo imposto dalla legge nella conduzione dei cani è quello di condurli al guinzaglio con l'obbligo di idonea museruola, quando si trovano nelle vie o in altri luoghi pubblici ( art. 83 D.P.R. n. 320 del 1954).Pertanto se il rischio per la salute pubblica, come sembra emergere dalla premessa dell'ordinanza, è relativo alla mancata raccolta delle deiezioni dei cani da parte dei proprietari, il Sindaco, anzichè vietare l'ingresso dei cani nelle aree verdi, avrebbe potuto potenziare il controllo da parte della polizia municipale, sanzionando i trasgressori dell'obbligo predetto.Il ricorso va, pertanto accolto e va annullata l'ordinanza n. 4 del 21.04.2011, limitatamente alla statuizione di cui al punto 4 che "vieta l'accesso ai cani anche se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche".

E’ opportuno evidenziare che in più casi i Giudici amministrativi del TAR hanno espresso quanto segue: (…)«Il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti [...] - permette anche l'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari. Tuttavia il potere extra ordinem ivi previsto presuppone, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, e, dall'altro, una situazione eccezionale e imprevedibile, cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento. 
L'ordinanza contingibile ed urgente non può, pertanto, essere utilizzata per soddisfare esigenze che siano invece prevedibili ed ordinarie 

Sotto altri profili, si verrebbe a delineare una disparità di trattamento tra cittadini proprietari di cani e non proprietari di cani, anche secondo l’art. 3 della Costituzione. 
Infine, ma non da ultimo, si intende sollecitare l’attenzione sulla circostanza che il divieto non debba riguardare l’accesso dei cani in sé, ma semmai l’accesso ai proprietari di cani che accompagnano i loro animali senza paletta e sacchetto. Altrimenti, sarebbe come vietare la circolazione di tutte le autovetture perché tanto TUTTE possono facilmente superare tutti i limiti di velocità giustamente imposti per la sicurezza della circolazione.