mercoledì 25 marzo 2015

PURTROPPO LA DEPENALIZZAZIONE E' REALE

Roma (25 marzo 2015) - Purtroppo la depenalizzazione dei reati sugli animali non è una bufala. E' pura verità  e dal prossimo 2 aprile sarà difficile per chi come noi si occupa di tutela legale e di lotta ai maltrattamenti denunciare i maltrattatori senza rischiare di vedere tutti i propri sforzi finire in una archiviazione (fatto che gia abbonda con questa normativa vigente e vale a dire l'attuale 544 del codice penale) della denuncia. IN QUANTO IL TESTO approvato e pubblicato sulla gazzetta ufficiale e che qui sotto riporto integralmente non lascia spazio ad interpretazioni ambigue. Parla di tutti i reati che prevedono una carcerazione fino ad un massimo di 5 anni e per i reati sugli animali i reati sono fino ad un massimo di tre anni. Ed inoltre è chiaro che saranno puniti solo i reati gravi contro gli animali quelli fatti con crudeltà, sarebbe interessante scoprire cosa vuol dire particolare crudeltà... questo non è ancora chiaro.
Ecco il testo del decreto pubblicato sulla gazzetta ufficiale. 

  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e  di  riforma  del  sistema
sanzionatorio nonche' disposizioni  in  materia  di  sospensione  del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili,
in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m); 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2015; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Dopo l'articolo 131 del  codice  penale,  le  denominazioni  del
Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: 
 
                              «Titolo V 
 
Della non punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto.  Della
  modificazione, applicazione ed esecuzione della pena 
 
                               Capo I 
 
 
Della non punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto.  Della
              modificazione e applicazione della pena». 
 
  2. Prima dell'articolo 132 e' inserito il seguente: 
  «Art. 131-bis. -  (Esclusione  della  punibilita'  per  particolare
tenuita' del fatto). Nei reati  per  i  quali  e'  prevista  la  pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  la  punibilita'  e'
esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del
danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo
comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta
non abituale. 
  L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi
del primo comma, quando  l'autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o
futili, o con crudelta', anche in danno di animali,  o  ha  adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa
della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero
quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una
persona. 
  Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore  sia  stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero
abbia commesso piu' reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte
plurime, abituali e reiterate. 
  Ai fini della determinazione  della  pena  detentiva  prevista  nel
primo comma non si tiene conto delle  circostanze,  ad  eccezione  di
quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato  e  di  quelle  ad  effetto  speciale.  In
quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo  comma  non  si
tiene conto del giudizio di bilanciamento delle  circostanze  di  cui
all'articolo 69. 
  La disposizione del primo comma si applica anche  quando  la  legge
prevede la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del  pericolo  come
circostanza attenuante.».