lunedì 5 maggio 2014

REGOLE PER GLI ANIMALI IN CONDOMINIO


l'AVVOCATO PAOLA DUVAL DEL TRIBUNALE DEGLI ANIMALI DI ROMA DI AIDAA HA MESSO A PUNTO UN PRONTUARIO MOLTO SEMPLICE SULLA TENUTA DEGLI ANIMALI IN CONDOMINIO ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE SUI CONDOMINI. RINGRAZIO DI CUORE LA NOSTRA MITICA PAOLETTA. E PUBBLICO DI CORSA. 


ANIMALI IN CONDOMINIO

di avvocato PAOLA DUVAL - TRIBUNALE ANIMALI AIDAA DI ROMA

La l. 220/2012 di riforma del condominio ha novellato l’art. 1138 cc. disponendo che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici ed affermando la piena libertà di possedere o detenere, per conto di altri, animali quali i gatti, i cani, i criceti, i conigli, ecc.
E’ opportuno precisare che non vi è una definizione codificata di animale domestico e che l’unica distinzione che potrà essere applicata è quella tra animale domestico ed animale esotico o selvatico: grandi felini, serpenti, volpi ecc.
Con riferimento all’efficacia dei regolamenti ante riforma bisogna operare un distinguo.
Un regolamento di natura contrattuale che sia stato redatto ante riforma e che preveda il divieto di possedere animali in condominio continuerà a essere valido ed efficace nei confronti dei condomini anche successivamente all'entrata in vigore della nuova legge, a meno che non venga modificato col consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.
Un divieto contenuto in un regolamento di natura assembleare, assunto ante riforma al contrario, non potrà ritenersi valido, poichè il potere dei condomini in assemblea è limitato a disciplinare l'uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, la gestione e la tutela del decoro architettonico dell'edificio e dell'amministrazione dello stabile e non si estende, quale è quello di natura contrattuale alla compressione dei diritti dominicali.
Quanto sopra espresso ha trovato pieno accoglimento nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità (cfr. Cass. civ., sent. n. 3705/2011; sent. n. 13164/2001 e sent. n. 12028/1993) che, nel corso di questi anni, proprio per le ragioni appena esposte, hanno negato validità al divieto di detenere o possedere animali domestici contenuti nei regolamenti di natura assembleare.
Cio’ posto, la libertà del singolo condominio di possedere o detenere animali domestici incontra il limite del rispetto dei diritti degli altri condomini alla quiete ed alla salute nonché impone al proprietario doveri di controllo e custodia del proprio animale soprattutto nelle parti comuni.
Qui di seguito il decalogo dei regole che il ‘buon proprietario’ è tenuto comunque ad osservare nel pieno esercizio del suo riconosciuto diritto di vivere con un animale domestico, in particolare il cane.
1. Portare sempre il cane al guinzaglio corto (mt. 1,50) e con la museruola al seguito quando si attraversano o si sosta negli spazi comuni e nel giardino condominiale.
2. Il cane deve essere tenuto al guinzaglio corto e con museruola al seguito quando si usa l'ascensore condominiale, ricordarsi di portare sempre con se un deodorante per togliere gli odori di Fido e del materiale per l'eventuale pulizia degli ascensori qualora Fido perda pelo.
3. Mai lasciare libero il cane per le scale condominiali o negli spazi condominiali chiusi e nei giardini condominiali (tranne diverse disposizioni del regolamento)
4. Raccogliere sempre e con gli appositi sacchettini le deiezioni dei propri cani e pulire con appositi prodotti non nocivi ne per cani ne per i bambini qualora il cane faccia pipì in spazi condominiali o nel giardino comune.
5. Se si possiede un giardino di proprietà utilizzato dal cane questo deve essere sempre tenuto pulito dalle deiezioni in modo da evitare sgradevoli odori ai vicini, il giardino, il box o lo spazio privato dove vive il cane deve essere pulito almeno una volta al giorno.
6. Mai lasciare in giro negli spazi comuni ciotole contenenti cibo o acqua per il proprio cane, se lo stesso mangia in spazi comuni o nel giardino privato o comunque all'aperto occorre lasciare la zona utilizzata così come era precedentemente raccogliendo i rifiuti e spostando le ciotole
7. Se il cane abbaia in casa negli orari del riposo provvedere ad insonorizzare la zona dove vive il cane e predisporre gli spazi a lui riservati nella zona più lontana possibile rispetto alle case ed alle finestre dei vicini.
8. Mai lasciare il cane libero in ascensore, potrebbe disturbare o importunare gli altri condomini. 
9. Portare il cane a passeggio almeno due volte al giorno, lasciandolo correre per almeno mezz'ora in una apposita area cani, questo lo aiuterà a stancarsi e distrarsi.
10. Evitare di lasciare solo in appartamento il proprio cane per più di sei-sette ore al giorno, il cane si sentirebbe trascurato e ovviamente si lamenterebbe. Mai lasciare il cane solo chiuso fuori casa sul balcone anche se per poche ore, occorre sempre lasciare aperta una porta in modo che l'animale possa andare e venire dall’appartamento.
In caso di violazione delle suddette regole il proprietario detentore potrà incorrere in sanzioni di natura civile, per violazione del divieto di immissioni o penale per maltrattamento. 

Avv. Paola Duval
Roma, 05.05. 2014

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AIDAA - TRIBUNALE DEGLI ANIMALI ROMA