mercoledì 7 novembre 2012

CANE UCCISO: IL TRIBUNALE DI TORINO DA OK A RISARCIMENTO ESISTENZIALE


RICEVIAMO DAL NOSTRO AVVOCATO FEDERICA MACCARIO DI TORINO E PUBBLICHIAMO CON PIACERE ED ONORE. 

Il Tribunale di Torino riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale a seguito di morte o lesione dell’animale da affezione! Vittoria dell’AIDAA!

Il Tribunale di Torino, G.U. dott.ssa Paola Ferrero, ha emesso in data 29 ottobre 2012 la sentenza n. 6296 con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Avigliana, sancisce il principio della risarcibilità del danno non patrimoniale a seguito di morte o lesione dell’animale da affezione. Questa sentenza rappresenta una vittoria importante in quanto riconosce dignità alla relazione interspecifica sussistente tra uomo ed animale, superando l’orientamento giurisprudenziale che sembrava negarlo. 
L’AIDAA si è battuta e continua a battersi per tale riconoscimento, essendosi anche fatta portatrice in passato di una raccolta firme sul web intitolata “Sì al risarcimento esistenziale” ed avendo attualmente  presentato ricorso al Parlamento europeo per favorire l’emanazione di una legislazione nazionale che preveda tale risarcibilità.
L’AIDAA quindi, rappresentata e difesa dall’avv. Federica Maccario del Foro di Torino è intervenuta nel giudizio ut supra costituendosi quale parte terza. L’intervento, benché inammissibile ai sensi dell’art. 344 c.p.c., veniva proposto comunque dall’AIDAA, su idea e studio dell’avv. Federica Maccario ed a seguito di un lavoro coordinato con l’avv. Fabrizio de Francesco (difensore dell’appellante principale nonché dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino, autore di numerosi articoli e saggi in materia di danno non patrimoniale) con il preciso scopo di destare interesse per la questione nell’organo giudicante nonché di portarlo in ogni modo possibile a conoscenza dell’interesse e dell’importanza del tema, sentito a livello sociale, e di potere quindi produrre ed allegare in causa tutti gli studi, i dati normativi, le testimonianze comuni nonché i riferimenti di natura comparatistica con la normativa dei paesi comunitari che sembrano riconoscere già da tempo la risarcibilità di tale voce di danno, raccolti nel tempo dall’AIDAA.
La sentenza è ben motivata ed argomentata e costituisce finalmente un precedente importante, che dà speranza, collocandosi nella scia di alcuni recenti provvedimenti emessi dai giudici di merito e volti nella stessa direzione (Trib. Varese, 7.12.2011 – decreto; Trib. Foggia, 24.6.2011). A breve la sentenza del Tribunale di Torino verrà pubblicata integralmente sul sito. Per chi volesse chiarimenti, maggiori informazioni o spiegazioni può contattare l’avv. Federica Maccario direttamente o anche presso l’AIDAA.

Perché riteniamo così importante questa sentenza e questa battaglia per la risarcibilità del danno non patrimoniale a seguito di morte o lesione dell’animale da affezione? Per riconoscere dignità al rapporto uomo animale, in primis. Perché non è ragionevole pensare e sostenere che la morte o la sofferenza di un animale non provochino turbamento, sofferenza e non incidano significativamente sulla vita della persona che a quell’animale è/era legata. Perché conseguentemente non è altrettanto logico stabilire che tale danno non patrimoniale non debba essere risarcito e sia equiparabile ad un danno cd bagatellare quale ad esempio la rottura di un tacco di una scarpa(!) Perché riconoscere la risarcibilità anche di tale voce di danno rafforza la tutela nei confronti degli animali e consente di condannare in modo maggiormente grave coloro che si rendano autori di atti di maltrattamento divenendo così passibili, oltre che di condanne penali, di condanne civili che li obblighino al pagamento di somme a titolo risarcitorio - ci auguriamo -  sempre più ingenti!