Le pene per chi maltratta, abbandona o uccide un animale
Chi maltratta un animale potrà essere condannato fino a 2 anni di reclusione, senza possibilità di pene pecuniarie alternative. Nei casi più gravi, come l’uccisione dell’animale con sevizie o sofferenze prolungate, la pena potrà salire fino a 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa. Le pene aumentano di un terzo se i fatti sono commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali o se vengono diffusi online.
Combattimenti e traffici illeciti: sanzioni e carcere
La riforma introduce un quadro sanzionatorio più duro anche per chi organizza o partecipa a combattimenti tra animali: fino a 4 anni di reclusione per gli organizzatori e multe che possono arrivare a 160.000 euro. Per chi partecipa “a qualsiasi titolo” sono previste pene fino a 2 anni. Le misure di prevenzione per chi organizza abitualmente questi eventi saranno equiparate a quelle previste per i reati di stampo mafioso.
Cani alla catena, pellicce di gatto e altre novità
Tra le novità più simboliche c’è il divieto nazionale di tenere i cani legati con catene: chi viola la norma rischia una multa fino a 5.000 euro. Viene vietato anche l’uso commerciale di pellicce di gatto domestico. Inoltre, le nuove norme vietano l’abbattimento degli animali coinvolti nei reati: questi dovranno essere custoditi fino al termine del processo.
Il ruolo delle associazioni e le novità procedurali
Le associazioni per la protezione animale avranno più strumenti: potranno chiedere il riesame del sequestro per garantire il benessere degli animali e ottenere l’affido definitivo dietro cauzione. Inoltre, sarà creata una sezione dedicata nella banca dati delle forze dell’ordine per monitorare i reati contro gli animali. Il coordinamento tra le forze di polizia sarà rafforzato per contrastare in modo più efficace il fenomeno.
2. Sanzioni molto più severe per chi sfrutta o maltratta animali
- Spettacoli e manifestazioni vietate (art. 544-quater): chi organizza o partecipa a eventi che comportano sevizie o strazio per gli animali rischia ora multe molto più alte, da 15.000 a 30.000 euro, rispetto al precedente limite massimo di 15.000 euro.
- Combattimenti tra animali (art. 544-quinquies): aumentano le pene detentive, con la reclusione portata da 1–3 anni a 2–4 anni. È punito non solo chi organizza, ma anche chi partecipa attivamente o favorisce i combattimenti, anche con semplici compiti logistici.
- Uccisione di animali (art. 544-bis): viene introdotta una doppia soglia di pena. Chi uccide un animale senza necessità rischia da 6 mesi a 3 anni di carcere e una multa da 5.000 a 30.000 euro. Se l'uccisione è preceduta da sevizie o causa sofferenze prolungate, la reclusione sale a 1–4 anni e la multa a 10.000–60.000 euro.
- Maltrattamenti (art. 544-ter): chi provoca sofferenze o lesioni a un animale può essere condannato fino a 2 anni di carcere, anche se le lesioni non sono gravi. La sanzione minima è di 6 mesi.
- Danneggiamento o uccisione di animali altrui (art. 638): chi uccide più di tre animali raccolti in gregge o mandria, oppure animali bovini o equini anche se isolati, rischia da 1 a 4 anni di reclusione.
- Detenzione incompatibile (art. 727): vengono aumentate anche le multe per chi tiene animali in condizioni non compatibili con la loro natura o in stato di grave sofferenza: da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro.
3. Arrivano nuove aggravanti specifiche
È introdotto l’articolo 544-septies, che prevede un aggravamento delle pene in tre casi precisi:
- Se il reato è commesso alla presenza di minori;
- Se il reato riguarda più di un animale;
- Se l’autore diffonde immagini o video delle violenze tramite social, siti web o altri mezzi digitali.
In pratica, l’uso della rete come cassa di risonanza del maltrattamento comporta una responsabilità penale maggiore.
4. Più poteri alle associazioni e tutela per gli animali sequestrati
- Viene riconosciuto un ruolo attivo alle associazioni animaliste (già individuate dall’art. 19-quater del codice penale) nella custodia e anche nell’affidamento definitivo degli animali sequestrati.
- È introdotto l’articolo 260-bis del codice di procedura penale: l’autorità giudiziaria può affidare stabilmente gli animali a enti o associazioni, a condizione che queste versino una cauzione proporzionata per garantire le spese di mantenimento.