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IL MINISTRO LORENZIN |
E’ stato esitato oggi dal Consiglio dei Ministri il ddl recante “Disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare, di benessere animale, per la promozione della prevenzione e di corretti stili di vita“. Si tratta del più noto Decreto omnibus che riordina altresì le Ordinanze relative a varie disposizioni che riguardano gli animali e la loro interazione con l’uomo.
Come dichiarato oggi in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Letta, il Ddl vuole essere uno strumento di raccordo che il Governo offre al Parlamento. Un provvedimento, ha poi dichiarato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che raccoglie le numerose emergenze apparse in sede di Commissione Salute di Camera e Senato e che rischiavano di rimanere impelagate nelle procedure parlamentari. Un ddl delega che il Ministro ha ora auspicato ricevere un buon accoglimento, anche mediante lavori congiunti, nelle rispettivi Commissioni di Camera e Senato.
Nel testo sono contenute numerose disposizioni che a vario titolo abbracciano tematiche care al mondo animalista. Dal problema dei bocconi avvelenati, alle corse di cavalli, alla detenzione di razze di cani particolari, fino alle condizioni generali di mantenimento. Disposizioni, ha dichiarato il Ministro Lorenzin che riguardano anche le persone che detengono animali nella loro abitazione.
Rimane da capire, una volta giunto in Parlamento, come si comporteranno le forti lobbies di allevatori ed altre categorie che a vario titolo si potrebbero sentire coinvolte. Molti degli argomenti ora trattati, infatti, erano stati inseriti nel corso della precedetente legislatura, nella riforma della legge 281/91. Presentata come un nuovo improbabile successo animalista, era in realtà stata stravolta dalle lobbies degli allevatori e commercianti di animali che avevano subordinato il tutto alle “superiori” esigenze del commercio.
Questi gli articoli pertinenti (il ddl nel suo complesso consta di 28 articoli) che erano stati presentati all’esame del Consiglio dei Ministri di oggi, dal Ministero della Salute:
Capo V Della sicurezza veterinaria
Art. 21. (Delega al Governo in materia di tutela dell’incolumità personale dall’aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per una disciplina organica in materia di tutela dell’incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ai fini della salvaguardia dell’incolumità delle persone, degli animali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, dei cani di supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del Fuoco durante l’espletamento delle proprie funzioni, ivi compreso l’addestramento, e dei cani a conduzione delle greggi, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose; b) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali; c) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane 32 devono attenersi al fine di evitare, in particolare, forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l’aggressività, nonché l’utilizzo di strumenti atti a determinare dolori e sofferenze all’animale; d) previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurarne condizioni di benessere nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici; e) previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n.201; f) individuazione delle condizioni di vendita dei cani nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite internet; g) individuazione di modalità per l’istituzione da parte dei Comuni, congiuntamente con le aziende sanitarie locali, di percorsi formativi per i proprietari di cani; h) definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell’uso improprio di sostanze tossiche e nocive che possono causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce, a tutela dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente; i) individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti e sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfestazione; l) previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti; m) individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli Istituti zoo profilattici sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di un esemplare di specie animale domestica o selvatica per l’adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei Comuni; n) previsione dell’attivazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo- di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio del fenomeno; 33 o) individuazione di modalità per la produzione di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari; p) previsione dell’apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione del presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo i medici veterinari del Ministero della salute che svolgono attività di controllo nell’ambito della tutela del benessere animale e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalla presente disposizione ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 23. (Anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell’ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi)
1. Il comma 15, dell’ articolo 8, del decreto legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n.200, e successive modificazioni, è soppresso.
2. Il Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l’anagrafe degli equidi, avvalendosi della Banca Dati Informatizzata del Ministero della salute di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le procedure tecnico – operative ai fini della cooperazione applicativa tra la Banca Dati di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 ed i sistemi informativi dell’ Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l’anagrafe degli equidi.
3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsione di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
4. Le manifestazioni di cui al comma 3 devono essere autorizzate previa acquisizione del parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141- bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n.635, e successive modificazioni, integrata da un medico veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente. La Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 7 ed esprime il parere anche sulla base della relazione tecnica concernente le caratteristiche dell’impianto e del fondo fornita dal Comitato organizzatore.
5. Sono escluse dal campo di applicazione dei commi 3, 4 e 6 del presente articolo le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dagli Enti tecnici che svolgono le funzioni precedentemente attribuite all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo.
6. E’ vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 3 di fantini e cavalieri che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato, per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e per i reati di cui all’articolo 727 del codice penale. E’ altresì vietata, per tre anni, la partecipazione dei fantini e dei cavalieri che hanno riportato sanzioni disciplinari per l’uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che, sulla base di un preventivo controllo a campione, da effettuarsi nelle quattro ore precedenti alla manifestazione, sono risultati positivi all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o dopanti.
7. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’interno sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l’incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 3.
Art. 24. (Sanzioni in materia di benessere degli animali)
1. L’autorità sanitaria competente che, in sede di verifica ispettiva, riscontra reiterazione di violazioni di norme nazionali e comunitarie relative al benessere degli animali, per le quali siano già state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie, provvede a sospendere l’attività della struttura dove risiedono gli animali.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è tempestivamente revocato se la situazione viene regolarizzata.
3. Nel caso in cui l’autorità di cui al comma 1, accerta l’insussistenza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione provvede alla declaratoria di decadenza della stessa.
Art. 25. (Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146. Divieti di mutilazioni)
1. Al punto 19 recante “Mutilazioni ed altre pratiche” dell’allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 di Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti le parole “E’ vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per volatili e” sono sostituite dalle seguenti: “E’ vietata la bruciatura dei tendini per i volatili ed il taglio”.
Nel ddl oggi esentato anche le disposizioni sulla sperimentazione clinica e argomenti di diversa natura rigurdanti le professioni (inasprimento delle pene per le false professioni, ad esempio veterinaria) ed altri argomenti di settore.