Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Piume, pelli e pellicce, si cambia. Da
oggi, infatti, entrano in vigore, in tutta Europa, le disposizioni del
Regolamento Ue 1007/2011, che abroga precedenti disposizioni
comunitarie, relativo alle "denominazioni delle fibre tessili e
all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei
prodotti tessili".
Riguardo ai prodotti tessili contenenti pelle, pelliccia o piume
l'articolo 12 del nuovo Regolamento dispone che: "La presenza di parti
non tessili di origine animale nei prodotti tessili e' indicata con la
frase 'Contiene parti non tessili di origine animale' sull'etichetta o
sul contrassegno di tali prodotti al momento della loro messa a
disposizione sul mercato".
Inoltre, "l'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e
sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente
comprenderli". Tale dicitura si applica ai prodotti tessili (ossia
qualsiasi tipo di prodotto composto da almeno l'80% in peso di fibre
tessili), a prescindere dal quantitativo di pelliccia, pelle o piume
contenute negli stessi.