venerdì 3 febbraio 2012

ALTRE VENTI ASSOCIAZIONI CONTRO LA LEGGE SULLA VIVISEZIONE



Lettera aperta alle istituzioni: recepimento direttiva 2010/63 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Prof. Mario Monti
Al Ministro della Salute, Prof. Renato Balduzzi
Ai Capigruppo della Camera e del Senato
Ai membri della XIV° Commissione Permanente “Politiche dell’Unione Europea” del Senato.

Onorevoli Presidenti,
Gentile Ministro,  
Onorevoli Deputati e Senatori

            l’approvazione della direttiva 2010/63 è stata contestata dal lato etico da innumerevoli professionisti (scienziati, medici, artisti, psicologi, scrittori, politici), dalla maggioranza della popolazione europea, e dalla totalità delle associazioni antivivisezioniste per la sua crudeltà e arretratezza. Nonché per l’implicito divieto per gli Stati membri di applicare  <disposizioni più rigorose> (art. 2) se non già previste a livello nazionale al 9 novembre 2010, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva precedente del 1986.
            E’ inoltre stata approvata non tenendo conto del fatto che la sperimentazione animale non è affidabile per quanto riguarda l’estrapolazione all’uomo dei risultati ottenuti dagli animali, come affermano oggi anche prestigiose riviste scientifiche (v. British Medical Journal, Science, ecc..) nonché il National Research Council degli Stati Uniti d’America.
            Ciò è particolarmente grave per quanto riguarda le sostanze chimiche per le quali, in base al  regolamento europeo REACh, non è previsto che i test effettuati sugli animali vengano (nemmeno in parte, come per i farmaci) ripetuti sull’uomo, con grave pregiudizio anche per la salute dei cittadini, mentre la direttiva (art. 5 comma c) li ammette indistintamente.
            A quanto sopra si aggiunge la possibilità per gli Stati membri, prevista dalla direttiva all’art. 13, di vietare “taluni metodi” indipendentemente dal fatto che possano essere “alternativi” o “sostitutivi” e validati a livello internazionale (UE ed OCSE) senza doverne fornire alcuna giustificazione, con altrettanto grave eventuale pregiudizio anche per la salute dei cittadini.
            Le principali obiezioni sollevate contro tale atto del Parlamento europeo sono pertanto le seguenti:
            -  la illiceità di tale normativa rispetto ai diritti dei cittadini e degli Stati membri riconosciuti dai Trattati della UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione;
            - la permanenza, ed in alcuni casi l’inasprimento, delle peggiori misure previste dalla direttiva precedente per il trattamento degli animali (ad esempio: riutilizzo degli stessi anche in esperimenti molto dolorosi, art. 16; interventi senza anestesia, art. 14 e Allegato VIII; sperimentazione su cani e gatti randagi, art. 11; isolamento prolungato, nuoto forzato, scosse elettriche, Allegato VIII; ecc..).






            Le azioni immediate che i firmatari della presente lettera aperta chiedono con forza al Parlamento ed al Governo del paese sono pertanto:
1) - La richiesta alla Commissione europea di modifica della direttiva in considerazione della palese illiceità di alcuni articoli (2, 5 e 13) rispetto ai Trattati dell’Unione ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, articoli che limitano la libertà dei cittadini e degli Stati membri, ovvero il ricorso alla Corte di Giustizia della UE per il loro annullamento.
2) L’inclusione nella nuova legge di recepimento della direttiva delle <disposizioni più rigorose> esistenti nella legislazione nazionale prima del 9 novembre 2010, come ammesso dalla direttiva stessa all’art. 2, e non incluse negli emendamenti fino ad oggi approvati, quali quelle contenute nel decreto legislativo 116/92 (artt. 4, 8, e 18), nella legge 281/91 sul “randagismo” (art. 2 commi 3,7,8,9 e art. 5 comma 4), nonché il disposto della legge 413/93 sull’obiezione di coscienza.
                                              
            Le motivazioni fondamentali di tali richieste e le disposizioni da includere nella nuova legge sono espresse in dettaglio nel documento allegato.
            In attesa di un cortese riscontro, confermiamo la nostra disponibilità ad una tavola rotonda per un aperto confronto.

Cordiali saluti

1 febbraio 2012
Per le associazioni firmatarie:                                      
Massimo Terrile
Movimento Antispecista
e-mail: comunicazioni@antispec.org
Tel. 039.6065817

Associazioni firmatarie
A. N. T. A., ONLUS; Cristina Bruschi; vicepresidente@antaonlus.org 
ANIMAL LIBERATION; Serena Sartini; animalliberation@libero.it
ASS. A-MICIRANDAGI ONLUS; Enrica Miraglia; a.micirandagi@virgilio.it
ASS. AMICI ANIMALI, ONLUS; Manuela Pallotta; presidente@amicianimali.org
ASS. AYUSYA, ONLUS; Eugenia Silvia Rebecchi; ass.ayusya@libero.it
ASS. BAFFI E CODE per AMICI; Lucia De Bari;     contattibaffiecode@hotmail.com
ASS. SALVIAMO GLI ORSI DELLA LUNA; Natascia Pecorari; forbears.katamail.com
ASS. VEGETALIANA di Empoli; Rosa Bonadonna; vegetaliana@aruba.it
CRUELTY FREE; Maurizio Pianazzi; cruelty.free@libero.it
COLLETTIVO ANIMALISTA; Roberto Cavallo; collettivoanimalista@hotmail.com
FRECCIA 45; Susanna Chiesa; info@freccia45.org
GRUPPO BAIRO ONLUS; Enrica Boiocchi; bairo@bairo.info
LAC - LEGA ABOLIZIONE CACCIA; Carlo Consiglio; presidenza@abolizionecaccia.it
L.I.D.A. FIRENZE ONLUS; Serena Ruffilli/Stefania Sarsini; koalina74@gmail.com
MOVIMENTO ANTISPECISTA; Massimo Terrile; comunicazioni@antispec.org
MOVIMENTO ECOLOGICO NAZ.LE - UNA; Ebe Dalle Fabbriche; segreteria@unaecoanimali.it
NOI ANIMALI ONLUS; Tiziana Bordini; noianimali@yahoo.it
NOTIZIARIO ANIMALISTA – ANIMALITALIA; Roberto Tomasi; info@animalitalia.it
SPAZIOPERNOI; Vittorio Bergna; info@spaziopernoi.it


Lettera aperta alle Istituzioni sul recepimento della direttiva 2010/63 (protezione degli animali utilizzati negli esperimenti scientifici).

Allegato

            Quanto segue costituisce parte integrante della “Lettera aperta alle Istituzioni sul recepimento della direttiva 2010/63”, allo scopo di dettagliare le motivazioni e le richieste dei firmatari.
                                                          
A) Illiceità dei alcuni articoli della direttiva 2010/63.

            Per quanto riguarda la illiceità di tale normativa rispetto ai diritti dei cittadini e degli Stati membri sanciti dai Trattati dell’Unione, si fa presente quanto segue:           

A.1) Il divieto posto agli Stati membri della UE di poter apportare nelle legislazioni nazionali misure più rigorose a protezione degli animali (art. 2 - Misure nazionali più rigorose) dopo il  9 novembre 2010, contrariamente a quanto prevedeva la precedente direttiva 86/609 (art. 24), contrasta palesemente con :

            - la definizione degli animali non umani quali <esseri senzienti> contenuta nell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (T.F.U.). In  base a tale definizione si deve tener conto delle disposizioni e delle consuetudini degli Stati membri a tale proposito;
            - il principio di proporzionalità contenuto nell’art. 5 del Trattato dell’Unione (T.U.), considerato che la norma eccedendo nel contenuto quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati (regole di concorrenza per il mercato interno). Gli  animali, in conseguenza di quanto sopra, non possono infatti essere più considerati come merci o prodotti, e pertanto le norme che li riguardano esulano dalle competenze esclusive dell’ Unione.
            - la libertà degli Stati membri nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico (art. 4.3 del T.F.U.), dove si afferma che la UE ha competenza <concorrente< con gli Stati membri;
            - la libertà degli Stati membri di imporre divieti o restrizioni in materia di importazione, esportazione, e transito (art. 36 T.F.U.) giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, ecc.. , purché ciò non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri;
            - l’assenza della clausola di salvaguardia riconosciuta agli Stati membri nell’art. 114.10 del T.F.U., in base alla quale le misure di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri imposte dalla U.E. possono essere modificate da questi ultimi adottando, per motivi di carattere non economico, misure provvisorie soggette comunque ad una procedura di controllo dell’Unione. E’ il caso ad esempio del riconoscimento di nuovi metodi alternativi nazionali o del disconoscimento anche unilaterale della validità della sperimentazione animale ai fini della salute umana;
            - la lotta alle discriminazioni, basate anche sulle convinzioni personali e religiose        sancite nell’art. 10 del T.F.U.  In base a tali principi, vietare ai cittadini europei di esprimersi democraticamente a livello nazionale relativamente al modo di trattare gli animali in quanto “esseri senzienti” è palesemente una discriminazione nei riguardi delle persone;
            - la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 10, in quanto in  antitesi con la libertà di pensiero, di coscienza e di religione sancita dalla “Carta”. I cittadini e gli Stati membri hanno infatti il diritto di esercitare democraticamente le libertà e le competenze loro riservate dai Trattati, dei quali la suddetta Carta è parte fondante.

            Si sottolinea che la precedente direttiva lasciava ampia libertà agli Stati membri di applicare misure più rigorose (Articolo 24), ed in particolare dispone:
“La presente direttiva non limita il diritto degli Stati membri di applicare, o di adottare, misure più rigide per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o per il controllo e la limitazione dell'uso degli animali in esperimenti….”

A.2) Il riconoscimento del diritto per gli Stati membri di poter vietare “taluni metodi” ai sensi della legislazione nazionale (art. 13 – Scelta dei metodi), in deroga alla richiesta (nello stesso articolo) di assicurare il divieto di esperimenti per i quali la legislazione dell’Unione riconosce altri metodi o strategie di sperimentazione che non prevedano l’impiego di animali vivi, contrasta palesemente con:

            - la protezione dei consumatori prevista all’art. 4 del T.F.U., in base al quale la UE ha in
     tale materia competenza concorrente con quella degli Stati membri. Nonché a quanto previsto 
     agli artt. 6, 168 e 191 del T.F.U.,  dove si afferma che la UE ha competenza nel completare
     l’azione degli Stati membri nella  tutela e miglioramento della salute umana, e garantirne un
     adeguato livello di protezione.
            Infatti, metodi alternativi che in base alla direttiva fossero vietati in alcuni Stati membri
     per motivi etici (leggi anche “religiosi”, ad esempio l’utilizzo di cellule staminali umane…), o
     commerciali, si potrebbero infatti rivelare più efficaci e sicuri di quelli “tradizionali”;
            - il principio di proporzionalità, in quanto tale facoltà, concessa agli Stati membri in base 
     all’art. 13, è contraria alle regole di concorrenza del mercato interno, e impedirebbe la
     diffusione di nuove tecnologie creando disparità e ostacoli alla diffusione di prodotti tra gli Stati
     membri.

A.3) L’identificazione delle finalità degli esperimenti (art. 5 - Finalità delle procedure) sancisce in pratica quali siano i  tipi di esperimenti ritenuti “leciti”, e quindi,  considerato il divieto di  opporvisi con misure nazionali più rigorose (art. 2), di fatto  irrinunciabili da parte degli Stati membri.  Tale disposizione è palesemente un paradosso nell’ambito di una norma mirante alla “protezione” degli animali utilizzati nella sperimentazione. Peraltro si includono in tale articolo anche fini didattici (chiamati impropriamente “educativi”), e fini commerciali (chiamati impropriamente “scientifici” non in omaggio ai loro scopi, bensì ai mezzi ed alle tecniche utilizzati per perseguirli), quali anche quelli previsti dal regolamento REACh. L’imposizione del riconoscimento esplicito di tali fini è quindi in evidente contrasto con:

    - la libertà di coscienza dei popoli europei, in quanto lede inequivocabilmente i principi  
     espressi all’art. 10 del T.F.U. (discriminazioni) ed all’art. 10 e 21 della Carta dei diritti
      fondamentali (libertà di pensiero, di coscienza, di religione, e ancora di non discriminazione).
      Includere nell’insegnamento scolastico o universitario la didattica o la formazione con uso di
      animali è una violazione del principio della libertà di coscienza, con conseguente grave
     discriminazione per i cittadini che aborriscano tali metodi, non potendosene sottrarre.
    - il rispetto delle disposizioni e delle consuetudini degli Stati membri, riconosciuto  nell’art. 13
      del T.F.U. in merito al benessere degli animali quali esseri senzienti.
    - il rispetto della libertà degli Stati membri in tema di ricerca e sviluppo tecnologico, sanciti
      dall’art. 4.3 del T.F.U.  E’ infatti competenza non esclusiva né concorrente della UE il
      legiferare in merito a tali materie.
    - l’assenza della clausola di salvaguardia come sopra accennato, e per gli stessi motivi, qualora .     uno Stato membro ritenga di non utilizzare la sperimentazione animale ai fini sella salute
      dei cittadini o della sanità pubblica, in virtù dell’ esistenza di metodi scientificamente più
      avanzati.

Per questi motivi si chiede al Parlamento ed al Governo di promuovere una richiesta alla Commissione europea per la modifica degli articoli 2, 5, e 13, della direttiva ai fini di salvaguardare i suddetti principi e diritti sanciti dai Trattati dell’Unione, ovvero di promuovere un ricorso alla Corte di Giustizia della UE al fine di richiedere l’annullamento di tali disposizioni.     


B) Mantenimento delle misure nazionali più rigorose (previste dal Dlgs 116/92 ed altre norme nazionali).

            In merito a tale argomento, la direttiva 2010/63 esclude oggi molto chiaramente le disposizioni più rigorose – rispetto al disposto della stessa - contenute prima del 9 novembre 2010  nella legislazione nazionale italiana (v. oltre, punti 1, 2, 3 e 4). Tuttavia, la direttiva stessa ammette il loro inserimento nella legge nazionale di recepimento di tale direttiva (art. 2), ove previste prima di tale data.
            Gli emendamenti fino ad ora proposti alla pdl 4623 per il recepimento della direttiva 2010/63 ed approvati dalla Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera il 19 gennaio 2012, non sono comprensivi di tutte le disposizioni che invece potrebbero essere incluse nella nuova norma nazionale, quali quelle presenti nel decreto legislativo n. 116 del 1992, nella legge 281/91 (legge quadro sul randagismo).
            In base all’articolo 2 della direttiva, “.. gli Stati membri possono mantenere disposizioni vigenti al 9 novembre 2010, intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quella prevista nella presente direttiva. Prima del 1° gennaio 2013, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri…”.

            Pertanto, i firmatari della presente chiedono che il Governo recepisca nella nuova norma, ad integrazione e/o sostituzione degli emendamenti (v. in calce : “Emendamenti”) già approvati dalla Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera (Pdl C 4623) al 19 gennaio 2012, quanto segue (v. anche le relative Note):

1) Sostituzione dell’emendamento f): “vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale”,

con le seguenti:
“Tutti gli esperimenti che possano provocare dolore all’animale all’atto della loro esecuzione o successivamente devono essere effettuati sotto anestesia o analgesia, salvo se l’anestesia risulti più dolorosa o traumatica dell’esperimento. E’ vietato, salvo specifica autorizzazione ministeriale, ogni esperimento che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi (v. Nota 1).  

2) Inserimento delle disposizioni del Dlgs 116/92 ex articoli 4, 8 e 18, ed in particolare:
- Art. 4.4). Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che     comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti (v. Nota 2).
-  Art. 8 b). Il Ministro della Sanità, su domanda, può autorizzare:
         - esperimenti su primati non umani, cani e gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non     corrispondano agli scopi dell’esperimento  (v. Nota 3);
        -  esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e
            non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi (v. Nota 4).
- Art. 18.1). Il Ministro della Sanità, con proprio decreto, sentito l’Istituto Superiore di Sanità,
            può limitare il numero delle specie di cui all’Allegato I (elenco delle specie
            obbligatoriamente da allevamento per la sperimentazione) o il numero delle razze o
            categorie all’interno di ciascuna specie (v. Nota 5).
- Art. 18.2).… (c. sopra) … può modificare le linee di indirizzo di cui all’Allegato II
            (riguardante le misure per la detenzione degli animali negli stabulari) per tener conto
            dei progressi tecnologici (v. Nota 6).
- Art. 18.3). …. (c. sopra) … adotta con proprio decreto misure più rigorose nell’utilizzazione  
            degli animali negli esperimenti  (v. Nota 7).

3) Inserimento del disposto della Legge 281 del 1991, art. 2 commi 3,7,8,9 e art. 5 comma 4, riguardante il   divieto di utilizzare cani e gatti randagi per la sperimentazione, e relative sanzioni.
            La direttiva permette all’ art. 11 anche l’utilizzo di cani e gatti randagi o inselvatichiti per la sperimentazione, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva precedente.
            Peraltro, un divieto in tal senso non è chiaramente espresso negli emendamenti approvati. Infatti, al punto b) degli stessi, il divieto di utilizzare cani, gatti e scimmie antropomorfe  esclude i test c.d. “obbligatori” ed altri finalizzati alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, ma l’emendamento c) vieta di allevarli a tale scopo (con la sola esclusione di primati non appartenenti alle scimmie antropomorfe).
            Resterebbe pertanto per i test “regolatori” di cui sopra la sola possibilità di utilizzo di animali randagi o inselvatichiti o di scimmie non antropomorfe.   
            Giusta l’interpretazione degli emendamenti b) e c), il divieto di utilizzo dei randagi sarebbe quindi solo affidato alla legge 281/91. Benché, per i gatti, non esplicitamente. Si veda  a tale proposito l’art. 2 comma 3 (divieto di sperimentazione) per quanto riguarda i cani catturati e tenuti nei canili comunali, e l’art. 2 comma 7 (divieto di maltrattamenti) per i gatti che vivono in libertà, nonché l’art. 5.4 (sanzioni per il “commercio” a fini di sperimentazione per cani e gatti, ma non di “sperimentazione” in assoluto).  
            Peraltro, per quanto riguarda  i “maltrattamenti”, la legge 189/04 (che inserisce nel codice penale il Titolo IX bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”), non si applica alle leggi speciali, per cui per quanto riguarda la sperimentazione (legge speciale) occorre sia meglio esplicitato il divieto di utilizzo dei cani randagi e gatti che vivono in libertà (es. cani di quartiere, colonie feline, animali inselvatichiti), come previsto dallo spirito delle nostre norme, anche per chiarire e semplificare tali disposizioni.

4) Inserimento del disposto dalla legge 413 del 1993 sull’Obiezione di coscienza.

            Si richiede inoltre che il testo integrale ditale legge sia incluso quale primo articolo della nuova legge sulla sperimentazione, al fine di evitare, come oggi spesso avviene, che studenti ed operatori del settore siano ignari dell’esistenza di tale norma.

(Per le suindicate “Note” vedere alla pagina seguente).







Note.
(1) L’emendamento f) prevede l’anestesia o l’analgesia solo “qualora” l’esperimento provochi dolore all’animale. Tale formulazione sembra riferirsi più alle conseguenze ex-post  dell’esperimento anziché alla loro previsione. L’art. 4.3 del dlgs 116/92 prevede l’anestesia o l’analgesia per tutti gli esperimenti, salvo all’art. 9 ammettere la deroga all’anestesia ove più traumatica dell’esperimento, ed al comma 3 richiedere una autorizzazione specifica per esperimenti che provochino gravi lesioni o forti dolori, che andrebbero peraltro vietati. Essendo stato già approvato l’emendamento f) a modifica del disposto del dlgs 116/92, art. 9, è pertanto plausibile richiedere un ulteriore emendamento al testo.
(2) Tale disposizione è assente nella direttiva (che anzi prevede il riutilizzo degli animali all’art. 16 anche se sono stati utilizzati una prima volta con tali modalità) e negli emendamenti approvati, per cui si potrebbero utilizzare due volte gli stessi animali anche in esperimenti di tale tipo.
(3) L’attuale dlgs 116/92, all’art. 8.1 permette al Ministro della Salute di autorizzare  esperimenti sugli animali citati solo in caso di verifiche medico-biologiche essenziali, o di insostituibilità della specie, esperimenti diversamente oggi tutti vietati (art. 3.2). La direttiva e l’emendamento b) proposto escludono invece da tale divieto i test “regolatori” (previsti dalla UE e dall’OCSE, per i prodotti farmaceutici, le sostanze chimiche, ecc..), e quelli finalizzati alla salute dell’uomo e delle specie coinvolte (in pratica quasi tutti).  Mantenendo l’attuale norma l’Italia potrebbe vietare anche i test suddetti ove non si riconosca ad essi la finalità prevista per l’autorizzazione “in deroga”.    
(4) L’attuale dlgs 116/92 all’art. 8.3 permette al Ministro della Sanità di autorizzare gli esperimenti a semplice scopo didattico, oggi vietati in quanto non inclusi nell’art. 3.1 della stessa norma. Senza distinguere tra didattica (intesa come insegnamento nelle scuole superiori o università), o formazione di operatori del settore. L’emendamento e) alla direttiva (la quale permette la didattica quale fine “educativo” (!), artt. 1 e 5) vieta invece solo l’utilizzo di animali “nell’ambito sperimentale di esercitazioni didattiche” (quindi escluso l’ambito “non sperimentale”, ossia di “routine” o “formazione”), ammettendolo quindi per sempre ai fini della formazione di medici e veterinari (ma verranno poi prevedibilmente inclusi anche gli operatori del settore).
(5) Tale disposizione è assente nella direttiva (che contempla anch’essa l’Allegato I) e negli emendamenti proposti. Salvo quanto previsto negli stessi emendamenti al punto c), ossia il divieto generico di allevare cani, gatti e primati non umani (con riferimento però alle  sole scimmie antropomorfe ossia in pratica Gibboni, Orangutan, Gorilla, Bonobo e Scimpanzé, in quanto rimanda al punto b precedente), ad esclusione (e senza più specifica autorizzazione) dei test   “regolatori”, o ricerche finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte. L’emendamento c), pertanto, limita la libertà che ha oggi il Ministro di vietare l’allevamento delle altre specie previste nell’Allegato I, discriminandole, e vieta ben poco (e troppo tardi..).  
(6) Tale disposizione è assente nella direttiva e negli emendamenti proposti, per cui l’Italia non potrebbe più modificare autonomamente le disposizioni (obbligatorie, con la nuova direttiva) dell’Allegato II, neppure per eventuali aggiornamenti derivanti dai progressi tecnologici.
(7) Tale disposizione è assente nella direttiva e negli emendamenti, contrariamente a quanto stabilito dalla direttiva precedente del 1986 che lasciava liberi gli Stati membri di apportare qualsiasi modifica migliorativa. Sembrerebbe peraltro vietata in base all’art. 2 della direttiva stessa. Tuttavia, in considerazione della libertà per gli Stati membri sancita dai Trattati (vedere sopra) nei settori della ricerca scientifica e tecnologica e per la protezione della salute dei consumatori, nonché degli animali, tale disposizione potrebbe essere inserita in virtù proprio della sua pre-esistenza nel dlgs 116/92. Senza introdurre tale disposizione nella nuova legge non sarebbe permesso apportare qualsiasi modifica più restrittiva alla nuova norma nazionale. Come ad esempio il divieto della sperimentazione per i cosmetici, per i prodotti per la casa, per i farmaci non necessari (quelli in sostituzione dei c.d. “generici”), per la formazione superiore, le verifiche medico-legali, ecc..  

Emendamenti
Estratto dal sito della Camera in data 23 gennaio 2012. Le disposizioni si riferiscono agli emendamenti proposti alla pdl 4623 (c.d. “legge comunitaria 2011) riferiti al recepimento della direttiva 2010/63, ed approvati dalla Commissione Politiche dell’Unione europea il 19 gennaio 2012.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).
1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di centri di ricerca e università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del
Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;
d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti bellici;
f)
vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;
g)
assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;
h)
predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;
i) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.
5. 012.
La XII Commissione.
Approvato                                                                                                    Fine
del documento.